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Accesso civico

L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
L’accesso civico può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza della Casa di Riposo "Pio Ospizio San Michele".

L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere all'Ente documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

L'accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.      

Come trasmettere l'istanza di accesso civico semplice

L’istanza di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ente utilizzando l’apposito modulo per l’accesso civico semplice (.pdf).

Come trasmettere l'istanza di accesso civico generalizzato

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere inoltrata:
- per via telematica utilizzando il modulo per l’accesso civico generalizzato (.pdf),
- direttamente alla struttura presso l'Ufficio del Direttore-Segretario,
- via posta ordinaria; in questo caso il modulo per l’accesso civico generalizzato dovrà essere stampato, compilato, firmato e trasmesso all'indirizzo: Casa di Riposo "Pio Ospizio San Michele", Via P. Sterzi, 139 - 37054 Nogara (VR).
L’istanza di accesso civico (se si tratta di accesso civico semplice, ove non presentata attraverso la piattaforma dedicata) dovrà essere sottoscritta: con firma digitale direttamente sul file;
con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale all’accesso civico generalizzato

In caso di rifiuto totale o parziale all’accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare istanza di riesame (.pdf) al RPCT dell'Ente che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ente possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Accesso documentale

L’accesso documentale è disciplinato e trattato secondo le norme e le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2016, n. 184 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2011, n. 143. Di seguito il modulo da utilizzare per l’accesso documentale:

richiesta-accesso-atti.pdf
richiesta-accesso-atti.doc