Accesso art. 22 L. 241/90

ACCESSO ART. 22 LEGGE 241/90

L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre.
I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

Come inviare le richieste

La richiesta di accesso può essere trasmessa all'ufficio competente a detenere i documenti richiesti - qualora conosciuto - oppure all'ufficio segreteria dell'Ente, Via P. Sterzi 139, 37054 Nogara (VR), pec: amministrazione@pec.pioospizio.it

Normativa di riferimento
Legge 241/90
D.P.R. 184/2006

 
Procedimento Procedimento per accesso agli atti amministrativi per chi ne ha interesse.
Unità organizzativa Ufficio del procedimento Direttore-Segretario: Bubola dott.ssa Marta
Ufficio Segreteria
Atti, documenti e modulistica da allegare all'istanza di parte  
Modalità reperimento informazioni relative al procedimento in corso Richesta all'Ufficio Segreteria
   
Provvedimento finale Emissione documentazione richiesta
Dichiarazione silenzio assenso No
   
Link accesso al servizio on line  
Modalità effettuazione dei pagamenti  
Posteri sostitutivi  
Atti da allegare all'istanza, modulistica necessaria  
Ufficio per informazioni su modalità di accesso