ACCESSO ART. 22 LEGGE 241/90
L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre.
I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.
L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).
Come inviare le richieste
La richiesta di accesso può essere trasmessa all'ufficio competente a detenere i documenti richiesti - qualora conosciuto - oppure all'ufficio segreteria dell'Ente, Via P. Sterzi 139, 37054 Nogara (VR), pec: amministrazione@pec.pioospizio.it
Normativa di riferimento
Legge 241/90
D.P.R. 184/2006
 
	
		
			| Procedimento | 
			Procedimento per accesso agli atti amministrativi per chi ne ha interesse. | 
		
		
			| Unità organizzativa Ufficio del procedimento | 
			Direttore-Segretario: Bubola dott.ssa Marta 
			Ufficio Segreteria | 
		
		
			| Atti, documenti e modulistica da allegare all'istanza di parte | 
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			| Modalità reperimento informazioni relative al procedimento in corso | 
			Richesta all'Ufficio Segreteria | 
		
		
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			| Provvedimento finale | 
			Emissione documentazione richiesta | 
		
		
			| Dichiarazione silenzio assenso | 
			No | 
		
		
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			| Link accesso al servizio on line | 
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			| Modalità effettuazione dei pagamenti | 
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			| Posteri sostitutivi | 
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			| Atti da allegare all'istanza, modulistica necessaria | 
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			| Ufficio per informazioni su modalità di accesso | 
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